Art. 2 — Modifiche al codice civile
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2506.1, il comma primo e' sostituito dal seguente: «Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o piu' societa' preesistenti o di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote.»;
- b)all'articolo 2506-bis, quarto comma, terzo periodo, le parole «Il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa, il progetto»;
- c)all'articolo 2506-ter:
- 1)al terzo comma, dopo le parole «avviene mediante scorporo» sono inserite le seguenti: «con la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa»;
- 2)il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Nella scissione mediante scorporo il socio della societa' scissa che non ha consentito all'operazione non puo' esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.»;
- d)all'articolo 2369, quinto comma, le parole «, il trasferimento della sede sociale all'estero» sono soppresse;
- e)all'articolo 2510-bis, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui e' fissata la sede statutaria della societa' risultante dall'operazione.».
Testo vigente dal 23 giugno 2025
