All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 17";
- b)al comma 3, lettera c) la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola "novanta " e' sostituita dalla seguente: "centoventi".
- c)Al comma 4, la parola "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
Testo vigente dal 2 aprile 2001
