All'articolo 5, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi: Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta". Al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) non superano gli esami di fine corso.". Dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.". Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "assenza" sono inserite le seguenti: "superiore a novanta giorni". Al comma 2, secondo periodo, la parola "trenta" e' sostituita dalla seguente: "novanta". Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso. 8. Al secondo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole "ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.".

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art3 · fonte del testo

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