Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 69, comma 1:
- 1)al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: «, con un minimo di euro 200» sono soppresse;
- b)all'articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
- c)all'articolo 72, comma 1, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
- d)all'articolo 73:
- 1)al comma 1, le parole: «euro 1.032,91 a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;
- 2)al comma 2, le parole: «lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 2000»;
- e)all'articolo 74, comma 1, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000». Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 50, comma 1:
- 1)al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
- b)all'articolo 51:
- 1)al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
- 2)al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1000»;
- c)all'articolo 53:
- 1)al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
- 2)al comma 2, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
- 3)al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000»;
- 4)al comma 4, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»:
- b)al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al quarantacinque». Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 25:
- 1)al comma 1, le parole: «dal cento al cinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
- 2)al comma 2, le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
- 3)al comma 3: 3.1) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta» 3.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
- b)all'articolo 26, comma 1, le parole: «lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 5000». Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 32:
- 1)al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «300»;
- 2)al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
- 3)al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «300»;
- b)all'articolo 33:
- 1)al comma 2, le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2000 a euro 4000»;
- 2)al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000». All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
- b)al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500». All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ». All'articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a), le parole: «articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000»;
- b)alla lettera b), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento»;
- c)alla lettera c), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
- d)alla lettera d), le parole: «agli articoli 12 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000»;
- e)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;»;
- f)alla lettera f), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
- g)alla lettera g), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
- h)alla lettera h), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento», le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;»;
- i)alla lettera i), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
- l)la lettera l) e' soppressa;
- m)alla lettera m):
- 1)al primo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»;
- n)alla lettera n), le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1.000»;
- o)dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente: «n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».
Testo vigente dal 28 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
