All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a), le parole "agli anni 40" sono sostituite dalle seguenti: "a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- b)alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".
Testo vigente dal 2 aprile 2001
