Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la lettera a) del comma l dell'articolo 25, istitutiva del ruolo degli aiuto operatori, e' soppressa. Il personale del soppresso ruolo degli aiuto operatori e' inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e dei collaboratori di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo l'ordine di ruolo. La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' sostituita dalla tabella "A" allegata al presente decreto. Gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.
Testo vigente dal 2 aprile 2001
