Art. 38 — Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori e dei revisori
E' in facolta dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli ((...)), degli operatori e collaboratori, e dei revisori, frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per la qualifica del ruolo di appartenenza. I programmi, le modalita' di svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
