- c)All'articolo 47, comma 3, le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore" che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole: "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse.
Testo vigente dal 2 aprile 2001
