Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' sostituito dal seguente: "1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile l982, n. 337, come sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici dei periti tecnici, dalla tabella 2 allegata al presente decreto.".
Testo vigente dal 16 marzo 2001
