Art. 4 — Modifiche e integrazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
All'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), le parole: «o all'Istituto Superiore di Sanita'» sono soppresse. All'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere a), b) e c), al Registro dell'ISS, di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
