Art. 3 — Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

All'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), le parole: «o all'Istituto superiore di sanita'» sono soppresse. All'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-30;85~art3 · fonte del testo

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