Art. 1 — Modifiche e integrazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le competenze dell'Istituto superiore di sanita', di seguito: denominato: "ISS", di cui agli articoli 11 e 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
