Art. 21 — Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:
- a)in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;
- b)su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
