Art. 18 — Modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
