Art. 3 — Adempimenti dei soggetti che effettuano comunicazioni in caso di pagamento di interessi ai beneficiari effettivi
Provvedimento abrogato dalla l. 7 luglio 2016, n. 122.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dalla l. 7 luglio 2016, n. 122.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2005 al 1 gennaio 2016. 438 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I soggetti indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 rilevano l'identita' e la residenza dei beneficiari effettivi del pagamento degli interessi. L'identita' del beneficiario effettivo e' determinata secondo i seguenti criteri:
tolto: a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, mediante la rilevazione del nome, cognome ed indirizzo. A tale fine sono utilizzate le informazioni acquisite ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
tolto: b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, mediante rilevazione del nome, cognome ed indirizzo e, nel caso in cui esista, del codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale, attraverso i dati del passaporto o della carta d'identita' ufficiale presentati dal beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identita' ufficiale non precisano l'indirizzo, questo e' determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identita' ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identita' probante, compreso, eventualmente, il certificato di residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identita' e' completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identita' ufficiale. La residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita nello Stato in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario medesimo ed e' determinata secondo i seguenti criteri:
tolto: a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, mediante l'utilizzazione delle informazioni acquisite ai sensi del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
tolto: b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identita' ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Qualora una persona fisica che presenta un passaporto o una carta d'identita' ufficiale rilasciati da uno Stato membro si dichiari residente in uno Stato terzo, la residenza e' determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorita' competente dello Stato terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identita' ufficiale. Ai fini del presente articolo, per autorita' competente di uno Stato terzo si intende l'autorita' competente ai sensi di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in mancanza, l'autorita' competente a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-18;84~art3 · fonte del testo
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