Art. 4 — Adempimenti dei soggetti che effettuano le comunicazioni in caso di pagamento a persona fisica diversa dal beneficiario effettivo o ad entità
Provvedimento abrogato dalla l. 7 luglio 2016, n. 122.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dalla l. 7 luglio 2016, n. 122.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2005 al 1 gennaio 2016. 706 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 3 non si applicano nel caso in cui la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale e' attribuito un pagamento di interessi non sia il beneficiario effettivo degli interessi in quanto agisce:
tolto: a) come operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi a favore del beneficiario effettivo, come debitore del credito che produce interessi o come incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi;
tolto: b) per conto di una persona giuridica, di un'entita' i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa, di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di un'entita' diversa da questi ultimi, alla quale sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo;
tolto: c) per conto di un'altra persona fisica che e' il beneficiario effettivo. In tale caso il percettore persona fisica comunica l'identita' di tale beneficiario effettivo determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono una dichiarazione della persona fisica che percepisce o a favore della quale e' attribuito un pagamento di interessi, che attesti la sussistenza di una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni siano in possesso di informazioni secondo le quali il percettore persona fisica potrebbe non essere il beneficiario effettivo, essi si adoperano per determinare l'identita' del beneficiario effettivo. Se non sono in grado di identificare il beneficiario effettivo, considerano la persona fisica di cui al comma 1 come beneficiario effettivo. I soggetti tenuti alle comunicazioni che pagano o attribuiscono interessi di cui all'articolo 2, comma 4, ad una entita' indicata all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, rilevano la denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima, a meno che non sia provato, anche mediante apposita dichiarazione, che:
tolto: a) l'entita' rientra tra i soggetti indicati alle lettere a), b)
tolto: e c)
tolto: del comma 3 dell'articolo 1. A tali fini non sono considerate persone giuridiche:
tolto: 1) in Finlandia: avoin yhti (Ay) et kommandiittiyhti (Ky)/ppet bolag et kommanditbolag;
tolto: 2) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB);
tolto: b) nei confronti dell'entita' e' stato rilasciato dal proprio Stato membro un certificato dal quale risulti che la stessa ha optato, ai fini della direttiva 2003/48/CE, per essere trattata come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE. Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono effettuate nei confronti di quelle entita' situate nel territorio di uno Stato membro che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo. A tale fine, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalle suddette entita' una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza di tale condizione. Per la determinazione della percentuale si applicano i criteri indicati all'articolo 2, comma 3. Qualora la persona fisica che percepisce o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi dichiari di agire per conto di un'entita' di cui all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, nei confronti della quale non sia stato rilasciato il certificato di cui al comma 4, lettera b), i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalla suddetta persona fisica gli elementi informativi sulla denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima, ai fini della comunicazione di tali informazioni all'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui i soggetti che effettuano le comunicazioni non dispongano di informazioni circa la percentuale del 40 per cento dell'attivo investita in crediti ovvero in partecipazioni o quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), considerano tale percentuale superiore al 40 per cento. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora i soggetti che effettuano le comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi circa la percentuale del 15 per cento dell'attivo investita in crediti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, tale percentuale e' considerata superiore al 15 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-18;84~art4 · fonte del testo
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