Art. 4 — Disposizioni transitorie
Le ritenute operate sui redditi di cui all'articolo 3, comma 1, corrisposti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono restituite dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), che effettuano i pagamenti dei suddetti redditi; tali soggetti, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Testo vigente dal 26 luglio 2005
