Art. 4 — Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
Testo vigente dal 20 maggio 2026
