Art. 31 — Disposizioni varie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010. 441 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni dei presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 12 della legge 1 febbraio 1989. n. 53, e successive modificazioni. Alla data di entrata in vigore dei presente decreto restano comunquw validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore. Per gli avanzamenti "a scelta per esami" relativi agli anni 2000-2001 continua ad applicarsi la normativa previgente al presente decreto. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'intemo, il Minlstro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna di maresciallo aiutante "luogotenente". Sino alla emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con provvedimento del Capo di Stato maggioree della difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Le previsioni di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, devono intendersi applicabili anche al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente: "2. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: presidente generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un briigadicre capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. 7. Le tabelle "A", "F" e "I" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 sono rispettivarnente sostituite dalle tabelle "A", "F' e "I" allegate al presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le tabelle "C1" e "C2" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto. 8. E' abrogato l'articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con la legge 14 novembre 1987, n. 468.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;83~art31 · fonte del testo
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