Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2003 al 9 ottobre 2010. 1114 parole tolte, 5 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legisiativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto. 3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1 gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1 gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. 4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1 gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui " all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. 6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto. 7. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 30 MAGGIO 2003 aggiunto: 15 MARZO 2010, N. tolto: 193. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193. 10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
tolto: a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
tolto: b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado. 11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' aitribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 37-ter dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
tolto: a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
tolto: b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado. 12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore dei presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto. 13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro dell difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni. 14. A decorrere dal 1 gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre dei 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permnanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 15. Le promozioni attribuite ai semi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'articolo 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreeto. 16. Con decreto dei Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami'" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico--professionali e di cultura generale. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;83~art30 · fonte del testo
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