Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 126/2000

    Questione infondata
    27 aprile 2000

    Nella legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, l'uso di espressioni di vasto ambito da parte dell'art. 3, comma 1, circa i decreti legislativi da emanare e la 'ratiò ispiratrice della delega stessa, che, come emerge con evidenza dai lavori perlamentari, è quella di "realizzare una parità di trattamento a parità di funzioni" tra tutti gli appartenenti alle forze di polizia, non possono non giustificare un intervento del legislatore delegato notevolmente discrezionale, come si è appunto realizzato con l'impugnato decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 198. Tale normativa, venendo ad incidere sulla retribuzione dei pari grado in servizio, ha dettato una disciplina circoscritta a quel personale posto in ausiliaria a far data dell'entrata in vigore del decreto medesimo (1 settembre 1995) e non al personale per il quale quel raccordo con la posizione del pari grado in servizio già si trovava cristallizzato all'atto del collocamento in ausiliaria e ciò anche perché le innovazioni introdotte dalla legge delegata dovevano pur avere una data di inizio della loro efficacia. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione al predetto art. 3 della legge n. 216 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione ausiliaria. - V. anche la sentenza n. 183/1997, in tema di differenziazione dell'età di cessazione dal servizio dei militari, rispetto agli altri funzionari pubblici.

    Art. 53 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 76 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 9 ottobre 2010. 402 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52. Il Ministro della Difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Finanze, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in uso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella "E" di equivalenza, allegata al presente decreto. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della Difesa dell'8 giugno 1993. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri devono essere in possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;198~art53 · fonte del testo

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