Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2000 al 9 ottobre 2010. 596 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze Armate, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dalla legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente Decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei Decreti Legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza Armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza Armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze Armate o riassegnate secondo necessita', con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previsti dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra Corpi di una Forza Armata, prevedendo analoghi profili di carriera. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dal presente decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza Armata, al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa. Relativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, i decreti ministeriali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono adottati d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione. entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare puo' avvenire con le modalita' di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art68 · fonte del testo

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