Art. 4 — Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri

Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianita' di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianita' di grado 1° gennaio 2001. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Testo vigente dal 10 settembre 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-09-10;238~art4 · fonte del testo

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