Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 198, e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

  • a)il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.";
  • b)il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente: "3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.";
  • c)il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente: "4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.";
  • d)il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente: "6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto.";
  • e)al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.

Testo vigente dal 28 luglio 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193~art9 · fonte del testo

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