Art. 5 — Produzione e commercio di gas a effetto serra
Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, e' punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.
Testo vigente dal 18 maggio 2026
