Art. 13 — Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.»;
- b)al comma 2, dopo le parole: «per la durata non inferiore ad un anno» sono inserite le seguenti: «; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi».
Testo vigente dal 1 luglio 2026
