Art. 3 — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

Testo vigente dal 27 settembre 2013

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108~art3 · fonte del testo

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