Art. 1 — Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari
Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditivita' elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' previsto nell'allegato 4 alla citata legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del codice corrispondente all'attivita' esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.
Testo vigente dal 12 giugno 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
