[1]Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilita' della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA
[2]1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
- b)dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.». 2. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».
Testo vigente dal 12 giugno 2025
