Art. 15 — Scambio di informazioni
Il prefetto competente all'espletamento delle formalita' di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 provvede allo scambio delle relative informazioni con le autorita' degli altri stati membri. Ogni altra informazione, relativa ai medesimi articoli, e' messa a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri dal Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un'autorizzazione di cui all'articolo 17.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
