Art. 27 — Scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie
L'autorita' competente locale provvede ad acquisire i seguenti tipi di informazioni:
- a)informazioni notificate in conformita' dell'articolo 13 e dell'allegato IV;
- b)informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare informazioni conformemente al disposto del presente decreto e dei decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 182, e 19 agosto 2005, n. 196, nonche', se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004;
- c)informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza essersi conformate all'articolo 7 o all'articolo 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
- d)informazioni relative a navi alle quali e' stato negato l'accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di sicurezza;
- e)informazioni su anomalie apparenti conformemente all'articolo 14. L'autorita' competente centrale fornisce alla Commissione UE le informazioni elencate nell'allegato XIII con la frequenza in esso specificata. Le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiuti d'accesso, in conformita' dell'allegato XIV, sono messe a disposizione ed aggiornate sul sito internet della Commissione UE.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
