Il presente decreto si applica agli esplosivi per uso civile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:

  • a)gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e di polizia;
  • b)gli articoli pirotecnici che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123;
  • c)le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13, 14 e 15;
  • d)le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformita' e la non disponibilita' alla vendita e previa autorizzazione del prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16. All'Allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al comma 2, lettera b), e all'articolo 2, comma 1, lettera b), identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, e all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati, nonche' alla classificazione di talune sostanze non contemplate dal presente decreto come esplosivi in virtu' di leggi o regolamenti nazionali.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81~art1 · fonte del testo

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