Art. 7 — Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e', altresi', riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che puo' essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed e' riconosciuto alla societa' fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attivita' socialmente utili, nonche' la regolarita' dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attivita' socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonche' la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi l, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette societa'. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attivita' lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, puo' essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:

  • a)di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
  • b)stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, puo' essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Alle societa' miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, puo' essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse societa' miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo e' incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.

Testo vigente dal 7 aprile 2000

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