Al fine di rafforzare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base ((mensile per)) ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, ((...)) di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, ((di personale non dirigenziale)) che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non e' mai stato occupato a tempo indeterminato. Il beneficio di cui al comma 1 si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuita' ((con i rapporti)) di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Ai fini del godimento del beneficio, le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. ((All'esonero di cui al presente articolo si applicano)) i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ((e l'esonero stesso)) spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la trasformazione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ((ne')) a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero di cui al presente articolo o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi alla trasformazione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. Il beneficio contributivo di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa di 18,2 milioni di euro per l'anno 2026, ((di 87,5 milioni)) di euro per l'anno 2027 e di 69,3 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 18,2 milioni di euro per il 2026, ((a 87,5 milioni)) di euro per il 2027 e a 69,3 milioni di euro per il 2028 ((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Testo vigente dal 28 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2026 al 28 giugno 2026. 12 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensiletolto: , per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del … comma 1 e' riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, tolto: per il personale non dirigenziale, eaggiunto: ... di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, aggiunto: di personale non dirigenziale che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e … trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuita' tolto: dei aggiunto: con i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. L'esonero … dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. tolto: Fermi restando aggiunto: All'esonero di cui al presente articolo si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tolto: l'esonero contributivo aggiunto: e l'esonero stesso spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la trasformazione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo tolto: ovvero aggiunto: ne' a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella … e' riconosciuto nel limite di spesa di 18,2 milioni di euro per l'anno 2026, aggiunto: di 87,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 69,3 milioni di euro … oneri derivanti dal comma 8, pari a 18,2 milioni di euro per il 2026, aggiunto: a 87,5 milioni di euro per il 2027 e a 69,3 milioni di euro per il 2028aggiunto: , si provvede ai sensi dell'articolo 17.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62~art4 · fonte del testo

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