Art. 4 — Disciplina della prestazione in attività socialmente utili

L'utilizzo nelle attivita' di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attivita' compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non piu' di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili. La durata della prestazione, a decorrere dal 1o maggio 2000, non puo' essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento e' corrisposto dall'ente utilizzatore.

Testo vigente dal 7 aprile 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81~art4 · fonte del testo

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