I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attivita' socialmente utili qualora:

  • a)rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
  • b)rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a);
  • c)rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attivita' di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attivita' formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.

Testo vigente dal 7 aprile 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81~art9 · fonte del testo

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