I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attivita' progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attivita' diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purche' rientranti nell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 3. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra piu' enti in base alla vigente normativa, la possibilita' di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attivita' e' collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attivita'.

Testo vigente dal 7 aprile 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81~art1 · fonte del testo

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