Art. 3 — Attività socialmente utili
Le attivita' in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:
- a)quelle definite dall'articolo 1, commna 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
- b)i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
- c)i trasporti e la connessa logistica. Le predette attivita', gia' oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attivita' in cui sono impegnati i soggetti utilizzati. Le regioni possono individuare attivita' aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attivita'. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attivita' di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.
Testo vigente dal 7 aprile 2000
