Art. 19-ter — Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attivita' di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivita' venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. (( Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. ))

Testo vigente dal 17 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 17 settembre 2024. 1 parola tolta, 64 parole aggiunte.

… fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio. tolto: 5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigenteaggiunto: . Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art19ter · fonte del testo

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