Art. 8 — Prescrizioni per prodotti particolari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 589 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il posto d'ispezione frontaliero presso cui i prodotti vengono introdotti nel territorio comunitario trasmette all'autorita' competente del luogo di loro effettiva destinazione specifiche informazioni tramite la rete ANIMO, qualora:
tolto: a) i prodotti siano destinati al territorio nazionale o ad un altro Stato membro ovvero ad una parte di essi cui siano state riconosciute esigenze specifiche nel quadro della normativa comunitaria;
tolto: b) siano stati effettuati prelievi di campioni ma, al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero, i risultati non siano conosciuti;
tolto: c) si tratti, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, di importazioni autorizzate a fini particolari; Se i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono destinati ad un altro Stato membro, il posto d'ispezione frontaliero presso il quale vengono introdotti deve:
tolto: a) effettuare i controlli documentali, d'identita' e materiali di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, per verificare, in particolare, la loro conformita' alle norme comunitarie applicabili allo Stato membro di destinazione o parte di esso. Tuttavia le carni di selvaggina di pelo, importata con la pelle, sono sottoposte a un controllo d'identita' o materiale, con esclusione del controllo di salubrita' e della ricerca di residui di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, da effettuare, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, nello stabilimento di destinazione in cui tali carni devono essere trasportate sotto sorveglianza doganale secondo la procedura prevista al comma 3, lettera a), in abbinamento con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1; in funzione del risultato dei controlli effettuati nello stabilimento di destinazione, che deve essere comunicato al posto d'ispezione frontaliero di entrata, quest'ultimo applichera' quanto previsto all'articolo 22;
tolto: b) adottare, in collaborazione con l'autorita' doganale, tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti giungano nel previsto Stato membro di destinazione, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione fino allo stabilimento di destinazione, sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
tolto: a) il trasporto fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire, sotto vincolo sanitario, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica, sigillati al momento della partenza dal posto d'ispezione frontaliero. I prodotti di cui al comma 1, lettera c), devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di destinazione, secondo la procedura T 5, prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93, con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, che deve recare indicazione della destinazione autorizzata, compresa, se del caso, la natura della trasformazione prevista;
tolto: b) il veterinario ufficiale deve informare, per il tramite della rete ANIMO, il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione della spedizione, dell'origine del prodotto e del luogo di sua destinazione;
tolto: c) nello stabilimento di destinazione i prodotti devono essere sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa comunitaria;
tolto: d) il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, o, nel caso previsto dal capitolo 10 dell'allegato I al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, quello competente sul deposito intermedio, informato dal responsabile dello stabilimento di destinazione dei prodotti ovvero dal responsabile del deposito intermedio, deve:
tolto: 1) notificare al veterinario del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine di quindici giorni;
tolto: 2) procedere a controlli regolari per verificare, in particolare attraverso i registri d'entrata, l'arrivo dei suddetti prodotti nello stabilimento di destinazione. Il Ministero della sanita' trasmette alla Commissione europea, per la relativa pubblicazione, l'elenco degli stabilimenti di destinazione per i prodotti di cui al comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art8 · fonte del testo
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