Art. 191 — Condizioni per l'importazione definitiva
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'importazione definitiva consentita ai sensi del precedente articolo saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti sulle merci temporaneamente importate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea importazione, nonche' gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva. L'interesse di mora non e' dovuto quando si tratti di merci in temporanea importazione la cui lavorazione sia avvenuta in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza della amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art191 · fonte del testo
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