Art. 12 — Programma di controllo
Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile ((dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),)) nonche' dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11, comma 1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 5 I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel programma di controllo sono restituiti all'amministrazione emittente con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93
5con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Testo vigente dal 7 giugno 2020
