Art. 4 — Sanzioni amministrative accessorie
In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l'autorita' amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:
- a)articolo 668 del codice penale;
- b)articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- c)articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo vigente dal 22 gennaio 2016
