Art. 229 — Sanzioni amministrative accessorie
L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, della legge 24 novembre 1981, n. 689 possono applicare per gli illeciti amministrativi previsti dagli articoli da 215 a 224, tenuto conto della natura e della gravita' dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- a)nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la sospensione dell'attivita' da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita';
- b)per i fatti reiterati di particolare gravita' dai quali sia derivato un danno concreto, la definitiva cessazione dell'attivita' o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
Testo vigente dal 12 agosto 2020
