Art. 12 — Sanzione accessoria per la reiterazione specifica
Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorita' amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, puo' disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravita' dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
Testo vigente dal 17 marzo 2017
