Art. 25 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
Su richiesta della Commissione, l'autorita' di notifica fornisce alla stessa tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato. Su richiesta della Commissione, l'autorita' di notifica adotta le misure necessarie nei confronti dell'organismo notificato che non soddisfa o non soddisfa piu' i requisiti per la notifica.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
