Art. 22 — Procedura di notifica
L'autorita' di notifica provvede alla notifica esclusivamente per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, deve essere utilizzato l'apposito strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione europea. La notifica comprende le informazioni richieste a norma dell'articolo 21, comma 2, del presente decreto. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o dagli altri Stati membri dell'Unione europea entro quindici giorni dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto. Eventuali successive modifiche riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione europea. I servizi di ispezione interni del richiedente la valutazione di conformita', definiti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, non sono notificati.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
