Art. 24 — Modifiche delle notifiche
L'Autorita' di notifica, qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non e' piu' conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' dell'inosservanza di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone informazione immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, l'autorita' nazionale di notifica, che aveva disposto tale atto, adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle altre autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
