Art. 35 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti forniscono alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano le necessarie misure correttive nei confronti dell'organismo notificato, incluso, se necessario, il ritiro della notifica.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
