Nello svolgimento dei compiti previsti nell'articolo 17, comma 1, l'autorita' di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati. L'autorita' di notifica assicura che l'esercizio delle sue attivita' sia improntato a criteri di obiettivita' e imparzialita'. L'autorita' di notifica e' organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione. L'autorita' di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

Testo vigente dal 15 giugno 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78~art18 · fonte del testo